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Home Il Circolo Lo Statuto del CNV

Lo Statuto del Circolo

STATUTO del CIRCOLO NAUTICO VOLANO

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. E’ costituito un’associazione, sportiva dilettantistica e culturale, denominata “ Circolo Nautico Volano Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede amministrativa e base nautica in Codigoro (Fe) in Via B.Buozzi – loc. Darsena C.F. 01217040383.

2. Il guidone sociale è formato da una bandiera triangolare bianca bordata d’azzurro con timone centrale rosso portante il nome dell’Associazione.

Art. 2 –Scopi

1. Il Circolo Nautico Volano ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport della vela e canoa, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in riferimento all’attività sportiva dilettantistica, alla conduzione di natanti, alla pesca sportiva, nonché la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle basi nautiche in suo possesso, e la promozione di attività culturali ed artistiche. Il Circolo Nautico Volano tutela gli interessi dei propri associati per garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare liberamente il diportismo nautico, avvalendosi prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. In particolare, il Circolo Nautico Volano persegue le seguenti finalità sociali: gestire in proprio e/o per conto terzi banchine, ormeggi, parcheggi nautici, acquisire, attrezzature, gestire ed adeguare gli impianti sociali in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero come, ad esempio, servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature, servizi di ristoro, segreteria, ormeggi, rimessaggi e alaggi vari delle imbarcazioni dei Soci, nelle aree asservite dell’associazione. Può, inoltre, organizzare gare motonautiche e regate veliche, manifestazioni sportive e ricreative di qualsiasi genere, organizzare corsi per scuola di vela e canoa per i propri associati. Il Circolo Nautico Volano potrà affiliarsi alle organizzazioni e alle federazioni nautiche regionali e nazionali che abbiano i relativi statuti compatibili con quello dell’associazione.

2. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela.

Art. 3 – Natura

1. Il Circolo Nautico Volano è un’Associazione apolitica e non persegue scopo di lucro, essa è retta dal presente statuto ed alle vigenti norme in materia. Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali, ed in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2. L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari del Circolo Nautico Volano.

2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d’ogni anno.

2. Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consultivo e quello preventivo che debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, da tenersi entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 6 – Soci - Categorie

1. Potranno essere Soci tutti i cittadini Italiani e gli stranieri appassionati delle discipline nautiche. L’associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione.

2. Sono Soci le persone la cui domanda d’associazione sarà accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati. La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 3 mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata. Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

3. I soci che non avranno presentato le dimissioni per iscritto entro il 31 Dicembre d’ogni anno, dirette al Presidente dell’Associazione, saranno considerate automaticamente soci anche per l’anno successivo alle stesse condizioni dell’anno precedente e senza nuova delibera del Consiglio Direttivo salvo che detto Organo non abbia comunicato per iscritto al Socio la decisione di escluderlo. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

4. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Socio onorario con diritto di voto

B) Socio effettivo con diritto di voto

C) Socio sostenitore con diritto di voto.

A) Sono Soci onorari con diritto di voto : i cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport nautici o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione mettendo a disposizione costantemente la propria professionalità o propri beni per le iniziative Sociali. Le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

B) Sono soci effettivi con diritto di voto: i frequentatori abituali che usufruiscono delle strutture del Circolo per il ricovero del proprio natante, a cui fa carico sia il contributo associativo che quella parte riguardante i servizi connessi.

C) Sono soci sostenitori con diritto di voto: tutti i cittadini italiani o stranieri che intendono liberamente versare il contributo associativo previsto per sostenere l’associazione. I Soci sostenitori hanno diritto di voto e possono essere eletti a cariche sociali.

5. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

6. La morosità o l’indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci, escluso i minori, hanno diritto di voto attivo e passivo.

2. Tutti i Soci hanno diritto, altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che il Circolo Nautico Volano offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate e a tutte le iniziative in materia d’associazionismo.

Art. 8 – Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a pagare la quota d’Associazione al momento dell’ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all’esterno, osservare lo statuto ed i suoi regolamenti.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Circolo Nautico Volano è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da minimo sette componenti eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto. Il numero è aumentabile sempre rimanendo dispari, fino al raggiungimento dell’11mo componente.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina durante la stessa seduta il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E’ facoltà del Presidente procedere ad altre nomine per particolari settori.

4. E’ incompatibile, per i membri del Consiglio e loro Dirigenti ricoprire cariche analoghe presso altre Associazioni o Società Sportive affiliate alla medesima Federazione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 10 – Integrazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la sostituzione con il primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.

2. Nel caso la sostituzione non sia possibile, si procede ad elezione parziale mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di un’Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del suo quadriennio, anche se integrato a norma dell’Art. 10.

2. L’Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 12 – Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’età tra i presenti.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

3. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,nei limiti delle funzioni attribuitegli dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'assemblea.

5. Esso procede altresì ove ritenuto opportuno alla nomina di collaboratori, consulenti esterni, determinandone il compenso, predispone e delibera, occorrendo il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 – Presidente

1. Il presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14 – Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

2. Nel caso di decadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica per l’Ordinaria Amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente, in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò sino all’espletamento delle procedure d’integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 – Convocazione Assemblea Ordinaria

1. L’assemblea è l’organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell’invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

2. I soci convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di marzo.

3. L’Assemblea Ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell’anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

4. I Soci debbono essere convocati almeno trenta giorni prima della seduta.

5. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno 24 ore.

6. I compiti dell'assemblea sono:

• approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;

• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;

• approvare il bilancio preventivo;

• determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci.

• decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;

deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei conti ed eleggerne i membri;

• stabilire la quota sociale annuale;

• deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

• approvare: la pianta organica dell’eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;

• deliberare su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Convocazione Assemblea Straordinaria

1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria da Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

2. L’Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di almeno il dieci per cento dei Soci aventi il diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l’argomento o gli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro trenta giorni successivi, con le modalità dell’Art. 15.

4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo di almeno 24 ore.

Art. 17 – Costituzione delle Assemblee

1. Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario, il seggio elettorale.

2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritti di voto ed in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Nelle Assemblee convocate per l’approvazione di modifiche del presente statuto debbono essere deliberate con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

4. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 18 – Deliberazioni delle Assemblee

1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

2. Per lo scioglimento del Circolo Nautico Volano e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

3. L’Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

4. L’Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti.

6. Nelle Assemblee nelle quali si discutono argomenti che riguardano personalmente il Socio, la votazione dovrà effettuarsi sempre a scrutinio segreto.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Le delibere dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo saranno trascritti su apposito registro.

2. Viene redatto annualmente il libro dei soci in regola con il pagamento delle quote.

Art. 20 – Natura delle Cariche

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e non onorarie.

Art. 21 - Candidature

1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione.

2. Non possono candidarsi Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva nonché i componenti della Commissione Verifica Poteri e Commissione di Scrutinio.

3. L’elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.

4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 22 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia tra Associati o tra questi e l’Associazione e/o i suoi organi inerente, l’attività dell’Associazione o a lei connessa dovrà venire sottoposta, con l’esclusione d’ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo impugnabile. Il mancato rispetto della seguente clausola costituisce illecito disciplinare.

Art. 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di cui all'art.18 la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per i fini d’utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia d’Associazionismo.

STATUTO APPROVATO IL 6 MARZO 2011 DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.

Il Presidente

Bonazza Alberto